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PIANO DI VERIFICHE SOSTANZIALI E DI CONTROLLI ANAGRAFICI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO AI FINI ISEE DA PARTE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Con Decreto Legislativo n. 4 del 28 Gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, recante: “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” è stato istituito il Reddito di Cittadinanza.
Tale legge prevede che tra le competenze in capo ai Comuni vi siano i controlli sui requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno che il richiedente il beneficio deve possedere cumulativamente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza. 
In particolare, all’art. 7, comma 15, si stabilisce che i Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l‘incrocio delle informazione dichiarate ai fini ISEE, con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.
Al fine di favorire i controlli previsti da suddetta normativa, con Conferenza Stato città e autonomie locale nella seduta del 4 luglio 2019, si stabilisce che i Comuni adottino un apposito “Piano di verifiche sostanziali e di controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE”. 
Ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” per nucleo familiare si intendono “i soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo”. 
Ulteriori disposizioni relative alla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE vengono introdotte dall’art. 2 comma 5 della L. 26/2019. 

1. OGGETTO DEI CONTROLLI ANAGRAFICI
Con il presente Piano vengono individuate le modalità con cui le informazioni dichiarate nell’ISEE dai beneficiari del RDC sulla composizione del nucleo familiare sono incrociate con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali, al fine di verificare la congruità delle stesse e l’eventuale esistenza di omissioni e difformità.
Le verifiche previste nel presente Piano vengono predisposte dal Coordinatore Verifica Nucleo Familiare e dal Responsabile Verifica Nucleo Familiare, in collaborazione con i servizi sociali di ciascun Comune.

2. DEFINIZIONE RUOLI

Il Coordinatore Verifica Nucleo Familiare è responsabile della selezione, tramite la funzionalità della piattaforma, delle domande da verificare rispetto alla composizione familiare e dell’assegnazione di ciascuna domanda a un “Responsabile Verifica Nucleo Familiare” per effettuare il controllo.
Il Responsabile Verifica Nucleo Familiare è responsabile dei controlli sulla composizione del nucleo familiare.

3. TERMINI E MODALITA’ DEI CONTROLLI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO AI FINI ISEE

Il Coordinatore Verifica Nucleo Familiare accede attraverso la piattaforma GEPI, istituita ai sensi dell’art. 6 della L. 26/2019, alla lista dei beneficiari del RDC e seleziona, tramite una specifica funzionalità prevista in piattaforma, il 5% del totale dei beneficiari. In seguito provvederà ad assegnare le domande selezionate, al Responsabile Verifica Nucleo Familiare per effettuare i controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE.

Tali verifiche vengono effettuate con cadenza trimestrale, comparando le informazioni dichiarate nell’ISEE con quelle presenti in Anagrafe e/o raccolte dai Servizi Sociali dell’ASP “Ambito 9”. 
Qualora non gli operatori non fossero già abilitati ad accedere alla consultazione informatica dell’ISEE nel sito dell’INPS, per poter visionare la composizione dichiarata ai fini ISEE dai beneficiari RDC, è necessario presentare all’Istituto “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici”.
La comunicazione dell’esito dei controlli anagrafici rispetto all’eventuale incongruenza della composizione del nucleo familiare dichiarata ai fini ISEE è comunicata dal Responsabile Verifica Nucleo Familiare al Coordinatore Verifica Nucleo Familiare, che dovrà validare la segnalazione.
Fermo restando la trasmissione della documentazione all’Autorità Giudiziaria, nei casi di cui all’art. 7 comma 14 del D.L. n.4/219, le risultanze delle verifiche sono messe a disposizione dell’INPS, mediante la piattaforma GePI entro 10 giorni dall’accertamento da sanzionare all’INPS.  

4. COLLABORAZIONE TRA UFFICIO ANAGRAFE E SERVIZI SOCIALI 

Una volta individuate le istanze RDC da sottoporre a controllo, secondo le modalità definite al punto 3 del presente Piano, il Responsabile Verifica Nucleo Familiare avrà cura di verificare la composizione familiare dichiarata nell’ISEE con le informazioni disponibili nel sistema anagrafico. Al fine di ultimare il controllo, nei casi di non corrispondenza tra composizione anagrafica e composizione dichiarata ai fini ISEE, il Responsabile dei controlli anagrafici contatterà i servizi sociali dell’ASP Ambito 9, nella figura dell’Assistente Sociale impiegato nel RDC, per confrontare i dati anagrafici con le informazioni acquisite dai Servizi Sociali (es. eventuale minore collocato in comunità e non indicato nell’ISEE ma residente nel nucleo anagrafico). 
Qualora dal controllo effettuato, risulti la necessità di approfondire ulteriormente la situazione, il Responsabile Verifica Nucleo Familiare provvederà a convocare il beneficiario del RDC, al fine di acquisire le informazioni mancanti. 
Oltre a quanto sopra previsto, i controlli verranno effettuati ogni volta che le figure deputate ai controlli anagrafici e/o l’Assistente Sociale che ha in carico il beneficiario RDC (Case Manager) abbiano un fondato dubbio sulle dichiarazioni effettuate. In tale senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di errori ed omissioni nella dichiarazione. 
In particolare, nel caso in cui il Case Manager venga a conoscenza che la composizione del nucleo familiare indicato ai fini ISEE non corrisponde con quella anagrafica, occorrerà provvedere a segnalare la situazione al Responsabile Verifica Nucleo Familiare, affinché possa attuare le procedure necessarie per l’avvio delle sanzioni.

4. SANZIONI

Nel caso di dichiarazioni mendaci all’atto della presentazione della domanda di accesso al beneficio e/o nel periodo di fruizione del medesimo, all’art. 7 della Legge n. 26/2019 sono indicate varie tipologie di sanzioni applicate dall’INPS a seguito dei controlli effettuati dai soggetti competenti (INPS, Comune, CPI, Agenzia delle Entrate, Ispettorato Nazionale del Lavoro), fermo restando le implicazioni relative al DPR 445/2000.
La mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994. 

5. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Piano ha validità per tutto 2021.

Qualsivoglia modifica al presente atto dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti. 

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