L’obiettivo generale è garantire l’attività di trasporto sociale attraverso la messa a disposizione di veicoli atti a tale scopo.
All’affidatario viene demandata la gestione operativa del servizio di trasporto sociale tramite l’assegnazione in uso e custodia di n. 05 (cinque) autoveicoli per l’effettuazione del trasporto a favore dei cittadini residenti/domiciliati esclusivamente nei Comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Castelplanio, Rosora, Monte Roberto, Poggio San Marcello e San Paolo di Jesi.
Le prestazioni che si vogliono garantire si attuano nel momento del bisogno, anche momentaneo, per coloro che, in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art.3, non riescono a far fronte alle loro necessità.
Le prestazioni possono essere effettuate all’interno della Provincia di Ancona e nei Comuni dell’ATS9, e sono le seguenti:
- Trasporto da e per strutture ospedaliere, località di cura e riabilitazione, operanti nell’ambito regionale, comprese quelle convenzionate con il S.S.N., quando detti servizi non sono assicurati gratuitamente dal S.S.N. di cui alla L.R. N.36/98 artt.20, 21 e 22;
- Trasporto per visita medica ambulatoriale e/o presso studi medici privati e per prelievi di sangue, quando il personale competente AST non si rechi gratuitamente al domicilio del richiedente;
- Trasporto per ritiro medicine;
- Trasporto per riscossione pensione, consegna e/o ritiro documenti presso uffici comunali o organizzazioni sindacali;
- Trasporto di soggetti presso strutture scolastiche e/o strutture preposte all’attuazione di specifici progetti socio-sanitari-educativi, realizzati in collaborazione con i servizi sociali degli stessi Comuni ed i relativi Istituti scolastici e/o sanitari interessati;
- Trasporto di soggetti portatori di disabilità permanente o temporanea, riconosciuta ai sensi della legge n.104/92, presso il luogo stabilito per la frequentazione del Tirocinio di Inclusione Sociale o presso altri luoghi di lavoro, realizzati anche in collaborazione con i servizi sociali degli stessi Comuni;
- Trasporto di soggetti che si trovano a far fronte a particolari e temporanee situazioni di disagio socio-familiare secondo quanto previsto dal successivo art.3.
L’attività di trasporto sociale non sostituisce in nessun caso il trasporto sanitario di soccorso di cui alla L.R. 26/2012.