L'assegno di maternità spetta per ogni figlio nato alle donne cittadine italiane o comunitarie, ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs n. 286/98 e ss.mm.ii., che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità, o che beneficiano di forme di tutela parziali, inferiori all'importo del contributo. Alle medesime condizioni, il beneficio viene concesso anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.
In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’ adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’ affidatario non preadottivo.
L'importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che per gli aventi diritto per l'anno 2025 è pari a € 407,40 mensili, se spettante in misura intera, per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 20.382,90.
Termine di presentazione della domanda
Entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di entrata del minore nella famiglia anagrafica.
Le domande potranno essere inviate in modalità telematica utilizzando lo sportello telematico, al link Chiedere la concessione dell'assegno di maternità | Sportello Telematico Unificato (aspambitonove.it) accedendo tramite SPID, CIE o CNS.
In allegato la guida alla compilazione del modulo on-line Sportello telematico - guida all'uso
La modulistica PDF da scaricare, compilare e consegnare secondo la modalità tradizionale, è reperibile al medesimo link.
Le domande consegnate a mano si accoglieranno tutti i martedì dalle 15.00 alle 17.00 e giovedì dalle 9.00 alle 12.00, previo appuntamento telefonico ai numeri 0731/236911.
Si precisa che, i documenti di seguito elencati, da consegnare al momento della presentazione della domanda dovranno essere prodotti in fotocopia:
- ISEE e DSU in corso di validità
(si ricorda di presentare l’attestazione ISEE aggiornata dopo la nascita del bambino); - documento di identità;
- permesso di soggiorno;
- iban bancario/postale.
Requisiti
Hanno diritto all'assegno le cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie in possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che:
- Sono residenti nel Comune di Jesi;
- Hanno avuto un figlio o hanno adottato un minore o hanno in affidamento preadottivo un minore;
- Non hanno beneficiato di alcun trattamento di maternità in misura pari o superiore a quello garantito dal beneficio richiesto (€ 2.037,00);
- Risiedevano in Italia al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso del minore nella propria famiglia anagrafica;
- Hanno un valore ISEE del nucleo familiare richiedente inferiore o pari a € 20.082,90 per l'anno 2025.
Normativa di riferimento
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (Art. 65 e 66)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2000, n. 452
- Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- DPR 452 del 2000 modificato dal DM 337/01