Nel caso in cui l’ambiente familiare del minore presenti condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale, nonostante pregressi interventi di sostegno ed aiuto, o in caso di emergenza, il Tribunale per i Minorenni dispone, con provvedimento urgente, che il minore debba essere allontanato dalla propria famiglia di origine e collocato in struttura residenziale di accoglienza.
Inoltre quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica e non si può attendere la disposizione del Giudice Minorile, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (art.403 c.c.).
Le strutture residenziali di accoglienza sono quelle disciplinate dalla L.R. Marche n. 20/2002 e n. 21/2016 e DGR 940 del 20/07/2020 e cioè:
- Comunità familiare per minorenni
- Comunità socio-educativa per minorenni
- Comunità di pronta accoglienza per minorenni
- Comunità di accoglienza per bambino-genitore
Le finalità dell’inserimento in comunità sono:
- Garantire al minore un contesto di protezione in grado di accompagnarlo nel suo percorso evolutivo;
- Aiutare la famiglia a recuperare le competenze genitoriali con l’obiettivo di garantire al minore ogni possibilità di rientro in famiglia.
L’inserimento in Comunità è l’estrema ratio e viene valutato solo se non è possibile, nel superiore interesse del minore, inserirlo in contesti di tipo familiare (L.149/2001).