[^] Servizio di affidamento familiare

Affidamento familiare

L’affidamento familiare è un istituto disciplinato dalla L. 184/1983 “Diritto del minore ad una famiglia” modif. L.149/2001 “Diritto del minore alla propria famiglia”, strumento mirato a tutelare il minore, che ha una durata stabilita e che può terminare o in un rientro nella famiglia di origine o, quando i genitori non sono più in grado di adempiere la funzione genitoriale, nella dichiarazione di adottabilità.  

L’affidamento familiare si basa sulla necessità di dare risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia; le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono in un percorso di continuità con la finalità di riunificazione del bambino con la propria famiglia. 

L’ASP AMBITO 9 si impegna a proporre l’affidamento familiare quale alternativa alla permanenza in comunità. 

I beneficiari dell’affidamento familiare sono i minori di età (0 – 17 anni) italiani e stranieri residenti, stranieri non accompagnati, che hanno genitori in difficoltà nel rispondere ai propri bisogni e che pertanto si trovano in carenza o mancanza di cure familiari e non possono rimanere in famiglia. In alcuni casi è possibile prorogare il periodo di affido fino al compimento dei ventunesimo anno di età. 

L’affidamento familiare si può distinguere in consensuale, quando vi è il consenso della famiglia d’origine, o giudiziale, disposto d’ufficio dall’autorità giudiziaria quando viene meno il consenso dei genitori del minore. Nel primo caso, (cd. affido consensuale) la competenza all’emanazione del provvedimento di affido appartiene al servizio sociale professionale del comune in cui si trova il minore con la formalizzazione da parte del giudice tutelare che si limita a controllare la regolarità formale del provvedimento amministrativo emanato dal servizio sociale locale del comune.  Nel secondo caso sarà il Tribunale per i minori territorialmente competente ad adottare d’ufficio il provvedimento, valutando in maniera rigorosa le ragioni della mancanza del consenso dei genitori esercenti la potestà genitoriale.  

Tipologie di affido: 

  • Affido a parenti entro il quarto grado 
  • Affido etero-familiare a tempo pieno 
  • Affido etero-familiare parziale (che può essere diurno o residenziale saltuario) 
  • Affido etero familiare per neonati 
  • Accoglienza per maggiorenni 

Gli affidatari 
Possono essere affidatari: coppie sposate, coppie di fatto, single, o parenti entro il 4° grado che siano nella condizione di poter assicurare al minore il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno nel rispetto delle proprie inclinazioni, come previsto dalla normativa vigente. 

Coloro che sono ritenuti idonei, a seguito di valutazione da parte dell’equipe integrata d’ambito per l’affidamento familiare dell’ATS 9, vengono inseriti in un’apposita Banca Dati dell’ASP Ambito9.   

Accesso 
Gli affidatari scelgono liberamente di dare la propria disponibilità all'accoglienza di un minore e accettano di collaborare costantemente con il servizio sociale di riferimento, nel rispetto del minore e della sua storia. A tal fine devono seguire un percorso di maturazione e formazione in merito alla scelta effettuata, propedeutico all'eventuale affido, al termine del quale viene rilasciata l'idoneità all’affidamento familiare dal servizio affido. 

Servizio di affidamento familiare

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