[^] Progetti SAI

Progetti SAI (ex SIPROIMI)

Art 10 Costituzione 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. 

COS’E' IL SERVIZIO SAI (ex SIPROIMI) ? 

L’ art. 32- 1 septies della Legge 189/2002 ha istituito il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, al quale possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, gli Enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria.  

La legge n.189/2002 ha successivamente istituzionalizzato queste misure di accoglienza organizzata, prevedendo la costituzione dello SPRAR – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Attraverso la stessa legge il Ministero dell’Interno ha istituito la struttura di coordinamento del sistema – il Servizio Centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali – affidandone ad ANCI la gestione. 

Tale Sistema si basa su una gestione decentrata dei servizi di accoglienza e tutela in una logica di stretta collaborazione fra il centro, rappresentato dal Servizio Centrale, e i progetti territoriali diffusi in tutto il Paese. Per la predisposizione e per l’attuazione dei progetti territoriali, gli Enti locali possono avvalersi del sostegno di organizzazioni non governative, di organismi e di associazioni che hanno maturato una specifica esperienza nel settore ed hanno una dimostrata capacità operativa in relazione agli interventi a favore dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitarie. 

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha rinominato il Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati – SPRAR in SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. L’accesso al Sistema era riservato ai titolari di protezione internazionale e a tutti i minori stranieri non accompagnati ed anche ai titolari di permesso di soggiorno per: vittime di violenza o tratta, vittime di violenza domestica, motivi di salute, vittime di sfruttamento lavorativo, calamità, atti di particolare valore civile. 

Il Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173, introduce alcune modifiche alla tipologia di beneficiari che possono accedere al sistema di accoglienza degli Enti locali, ai servizi offerti e la sua denominazione. Il SIPROIMI diventa così SAI - Sistema di Accoglienza e Integrazione.  

Il Decreto “Cutro”, D.L. n.20 del 10.03.2023, convertito in Legge n. 50/2023, preclude l’accesso al SAI dei richiedenti asilo con la sola eccezione di quanti hanno fatto ingresso in Italia mediante corridoi umanitari, a seguito di evacuazioni o programmi di reinsediamento, i vulnerabili e i cittadini afghani che sono entrati nel nostro Paese in attuazione di operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane.

CHI PUO’ ESSERE ACCOLTO? 
All’interno del Sistema SAI trovano accoglienza gli stranieri, provenienti da paesi terzi all’Unione Europea, a cui siano state riconosciute le seguenti forme di protezione internazionale: 

  • ASILO POLITICO (status di rifugiato): Il rifugiato è il titolare di protezione internazionale. Si tratta di una persona che “(…) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese (…)” (art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951). 
  • PROTEZIONE SUSSIDIARIA La protezione sussidiaria è un’ulteriore forma di protezione internazionale. Chi ne è titolare – pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato – viene protetto in quanto, se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un danno grave. Questa definizione viene enunciata dall’art. 2, lett. g) del Decreto legislativo n. 251/2007 

Nonché i titolari di permesso di soggiorno per le nuove forme di protezione introdotte e specificatamente disciplinate dal Decreto Legge 113 del 4.10.2018

1) I permessi di soggiorno per “Casi speciali”: forme di protezione che possono essere riconosciute sia nel contesto della procedura per la determinazione della protezione internazionale, che al di fuori di tale procedura, qualora incorrano i requisiti previsti dalla vigente normativa. 

  • Il permesso di soggiorno “casi speciali” per “motivi di “Protezione sociale per violenza o grave sfruttamento” è disciplinato dall’ art 18 del d.lgs. 286/1998. Questa protezione viene riconosciuta alle persone straniere vittime di sfruttamento e violenza, in particolare nel contesto della tratta degli esseri umani. Può essere attivata la procedura di rilascio di tale titolo di soggiorno sia in misura connessa ad attività di indagine, che su richiesta di un ente di protezione che presenti istanza al Questore competente. 
    Nel contesto della procedura per la determinazione della protezione internazionale, la Commissione territoriale che non individui il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ma individui comunque il rischio per l’incolumità della persona in quanto vittima o potenziale vittima di sfruttamento e violenza -ai sensi dell’art 18 del d.lgs. 286/98, come stabilito dall’art 32 comma 3 bis del d.lgs 25/2008- trasmette gli atti al Questore competente. Tale permesso può essere riconosciuto anche su istanza del Procuratore della Repubblica agli atti di dimissione da un istituto di pena. 
    Tale protezione implica il rilascio di un permesso di soggiorno con dicitura “ casi speciali” di validità di sei mesi, rinnovabile fino ad un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, oltre che revocabile quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio; consente l’accesso ai servizi assistenziali, é convertibile per lavoro subordinato, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l’accesso allo studio, l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’art. 4 del Regolamento di cui al DPR 7 luglio 2000, n. 442, all’iscrizione alle liste di collocamento. 
  • Il permesso di soggiorno “casi speciali” per motivi di “Violenza domestica” è disciplinato dall’ art. 18 bis del d.lgs. 286/98. Tale protezione viene riconosciuta alla persona straniera quando emergano situazioni ascrivibili a violenza domestica (atti di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o fra persone fra loro legate). Tale permesso viene rilasciato dal Questore con il parere favorevole dell’Autorità giudiziaria. 
    Analogo rilascio può avvenire da parte del Questore anche a seguito di segnalazione dai centri antiviolenza o dei servizi sociali territoriali, ma perché il permesso di soggiorno sia rilasciato viene sempre richiesto parere alla competente Autorità giudiziaria. Tale permesso di soggiorno è di durata annuale e consente l’accesso ai servizi assistenziali, é convertibile per lavoro, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l’accesso allo studio, l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’art. 4 del Regolamento di cui al DPR 7 luglio 2000, n. 442, all’iscrizione alle liste di collocamento. 
  • Il permesso di soggiorno “casi speciali” per “Sfruttamento lavorativo” é disciplinato dall’art art. 22, comma 12-quater del d.lgs. n. 286/1998. Tale protezione viene riconosciuta alla persona straniera nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo. Il permesso di soggiorno viene rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica; la persona titolare di tale protezione e permesso deve avere presentato denuncia e cooperare nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro. Il permesso di soggiorno può avere la durata da sei mesi, ad un anno o maggior periodo per esigenze di giustizia (revocabile nel caso di condotta incompatibile con le finalità per cui è stato rilasciato). Tale titolo di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito alla scadenza per lavoro. 

2) Il permesso di soggiorno per “Cure mediche” é disciplinato dall’ art. 19, comma 2, lettera d-bis) del d.lgs. n. 286/1998. Tale protezione viene riconosciuta a coloro che versano in condizioni di salute di particolare gravità, condizioni che devono essere accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Tale protezione non consente svolgimento di attività lavorativa. 

3) Il permesso di soggiorno per “Calamità naturale” è disciplinato dall’art. 20-bis del d.lgs. n. 286/1998. Tale protezione viene garantita alla persona straniera che dovrebbe fare ritorno in un Paese che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non gli consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. In tali casi il Questore può rilasciare un permesso di soggiorno per “calamità”, di durata di sei mesi, cartaceo, che consente l’accesso al lavoro, ma non è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed è valido solo sul territorio nazionale 

4) Il permesso di soggiorno per “Atti di particolare valore civile” è disciplinato dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 286/1998. Tale permesso di soggiorno è volto a proteggere le persone straniere che abbiano compiuto azioni di particolare valore civile e sociale; è un permesso volto a premiare l’integrazione della persona nel tessuto sociale. La persona che si è distinta nel contesto civile e sociale dovrà avere l’autorizzazione del Ministro dell’Interno su proposta del Prefetto competente, salvo che ricorrano motivi per ritenere che la persona risulti pericolosa per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis del TUI. Tale titolo di soggiorno è biennale, rinnovabile, consente l’accesso allo studio ed al lavoro ed è convertibile per lavoro. 

I NEOMAGGIORENNI AFFIDATI AI SERVIZI SOCIALI IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO, anche se in carico ai Comuni e ospitati da minori in strutture non aderenti al sistema di accoglienza.
I RICHIEDENTI ASILO:
- che hanno fatto ingresso in Italia mediante corridoi umanitari, a seguito di evacuazioni o programmi di reinsediamento; i cittadini afghani che sono entrati nel nostro Paese in attuazione di operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane.
- i vulnerabili di cui all’art.17 del decreto n.142/2015, ovvero i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali. Tra i richiedenti asilo “vulnerabili”, alla luce del Decreto Legge n.133/2023, rientrano anche le donne singole;
- i cittadini afgani.
TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA i profughi dall’Ucraina (decreto-legge n. 16 del 2022, articolo 3, poi 
confluito nel decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, art. 5-quater).

QUALI SERVIZI VENGONO OFFERTI AI BENEFICIARI E CON QUALI OBBIETTIVI? 

La rete integrata degli enti locali e del terzo settore offre ai beneficiari del Sistema SAI diversi servizi, distribuiti non in maniera standardizzata e automatica, ma seguendo un progetto personalizzato costruito con il beneficiario stesso, cercando di potenziare e riqualificare le loro risorse e aspirazioni. 

I principali servizi offerti sono: 

  • Accoglienza materiale in appartamenti o strutture, idonee autorizzate dal Ministero; 
  • Mediazione linguistico-culturale; 
  • Orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
  • Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; 
  • Formazione e riqualificazione professionale; 
  • Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; 
  • Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; 
  • Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; 
  • Orientamento e accompagnamento legale; 
  • Tutela psico-socio-sanitaria. 

Tali servizi hanno alla loro base un obbiettivo principale: la (ri)conquista dell’autonomia individuale dei beneficiari, intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza e quindi lo sviluppo della capacità di vivere all’interno del nostro Paese in maniera autonoma. Per queste ragioni si parla proprio di “accoglienza emancipante”, che può essere raggiunta solo attraverso la collaborazione di tutte le realtà locali, che vedono in prima linea i Comuni e i cittadini. 
 Le persone accolte dal servizio sono accompagnate nel processo di autonomia attraverso la creazione di un progetto personalizzato che prevede l’impegno attivo del migrante prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. 

Nell’ambito del Sistema sono previsti due livelli di servizi di accoglienza: 

  • al primo livello accedono i richiedenti protezione internazionale e 
  • al secondo livello, finalizzato all’integrazione, accedono tutte le altre categorie sopra elencate. 

LINK UTILI

RETESAI | Sistema Accoglienza Integrazione 

https://www.retesai.it/ 

  

Ministero dell‘Interno | Sicurezza, Immigrazione e asilo, Territorio, Cittadinanza e altri diritti civili, Elezioni e referendum, Prevenzione e soccorso  

https://www.interno.gov.it/it  

Progetti SAI

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy